Art. 14.
(Riconoscimento pubblico e organizzazione delle professioni intellettuali).

      1. Nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 41, il Governo provvede a

 

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disciplinare il riconoscimento pubblico e la relativa organizzazione delle professioni ordinistiche e associative, di cui rispettivamente ai titoli II e III, in conformità alla presente legge e, in particolare, ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2.
      2. La disciplina di cui al comma 1 è adottata sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, distinguendo le professioni ordinistiche da quelle associative:

          a) sulla base degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione, è previsto il diritto dei professionisti ad ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate nella forma dell'Ordine professionale;

          b) sono disciplinati condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza, soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento dell'attività;

          c) è previsto che le attività soggette a competenza esclusiva, previo adeguamento delle attuali qualificazioni tecniche e con riferimento all'esercizio di funzioni di pubblico interesse, siano riservate ai soggetti in possesso di determinati requisiti professionali; per le attività non riservate è ammessa la concorrenza nel rispetto del principio di lealtà e prevedendo una denominazione connotativa degli effettivi profili professionali e non ingannevole per il pubblico;

          d) è prevista, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 15, per le professioni che incidono su interessi pubblici e generali meritevoli di specifica tutela, l'istituzione di Ordini professionali ai sensi del titolo II ed è favorita, per le professioni che non incidono su tali interessi, l'organizzazione in associazioni ai sensi del titolo III. In ogni caso, l'istituzione di nuovi Ordini professionali è esclusa qualora sia accertata l'omogeneità dei relativi percorsi formativi con quelli di professioni già riconosciute;

          e) è previsto che il potere di riconoscimento delle professioni ordinistiche, anche relativamente alla verifica della permanenza

 

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dei requisiti, spetti al Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e nel settore economico di riferimento della professione, acquisiti, nell'ordine, i pareri obbligatori del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e dei Consigli nazionali interessati; è previsto, altresì, che la vigilanza sugli Ordini professionali e sull'esercizio delle professioni ordinistiche spetti al Ministero della giustizia, che la esercita di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e sul settore economico di riferimento della professione, e che la vigilanza sulle associazioni professionali di cui al titolo III spetti al Ministero dello sviluppo economico, eventualmente di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e sul settore economico di riferimento della professione; il Ministero dello sviluppo economico deve effettuare periodiche verifiche in conformità alle competenze ad esso attribuite dall'articolo 39;

          f) ai fini dell'esercizio del potere di riconoscimento di cui alla lettera e), i Ministeri competenti, di concerto tra loro, svolgono, anche sentendo i soggetti interessati, un'istruttoria finalizzata a:

              1) accertare i requisiti per il riconoscimento pubblico delle professioni nonché la loro organizzazione in Ordini professionali o in associazioni;

              2) accertare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 36 da parte delle associazioni che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito ai sensi dell'articolo 35;

              3) accertare il possesso dei requisiti previsti dal regime transitorio stabilito ai sensi dell'articolo 40;

              4) verificare d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 e, ove ne accerti il difetto, darne comunicazione ai Consigli nazionali e alle amministrazioni pubbliche che hanno competenza sul relativo esercizio professionale;

 

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          g) sono acquisiti i pareri obbligatori del CNEL e dei Consigli nazionali competenti e sentiti i sindacati e le associazioni rappresentativi dei professionisti interessati.